Ordinanza n. 339 del 1991

 

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ORDINANZA N. 339

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano nel procedimento penale a carico di Notarangelo Filippo, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto penale, in fase di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano, con ordinanza in data 11 gennaio 1991 (r.o. n. 241 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la nomina di un difensore, cui vada poi notificata la stessa decisione per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione;

che, non si è costituita la parte, mentre, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle ragioni al riguardo espresse in altro giudizio, instaurato dallo stesso organo giurisdizionale, con atto di rinvio in data 10 novembre 1990;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte (vedi da ultimo ordinanze nn. 148 e 466 del 1989) - gli elementi che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati per relationem;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.